Con la Legge n. 130 del 31 agosto 2022 contenente “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, è stata approvata la riforma del processo tributario.
La novella legislativa, che entrerà in vigore il prossimo 16 settembre, rientra nel contesto di attuazione degli obiettivi del PNRR e mira:
i) al miglioramento della qualità delle pronunce della magistratura tributaria;
ii) all’uniformità delle soluzioni e dei principi adottati in relazione a fattispecie analoghe;
iii) ad una riduzione dell’attività di contenzioso presso la Corte di Cassazione.
Per il perseguimento di tali obiettivi, la Riforma è andata a incidere sia sugli organi giudiziari tributari sia sugli istituti tipici del processo tributario.
Rispetto al primo aspetto, la novella legislativa ha previsto:
i) una nuova denominazione degli organi giudiziali in Corti tributarie di primo e di secondo grado, posto che le Commissioni tributarie verranno sostituite dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
ii) l’autonomia ed una maggior professionalità riservate magistratura tributaria, con nuovi giudici tributari che con saranno nominati tramite concorsi;
iii) la possibilità di trasferimento definitivo per i giudici togati attuali nella giurisdizione tributaria;
iv) l’istituzione del nuovo Ufficio ispettivo e dell’Ufficio del massimario nazionale presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari;
v) il rafforzamento delle strutture del MEF, sia centrali che territoriali, deputate alla gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie.
Per converso, al solo e precipuo fine di ridurre il contenzioso tributario, la Riforma ha modifico taluni degli istituti principali del processo tributario.
È stato, a tal uopo, previsto:
i) l’istituzione del giudice monocratico competente a decidere per le cause di valore fino a 3.000,00 euro e per i ricorsi notificati a far data dal 1 gennaio 2023;
ii) la possibilità di una definizione agevolata per i giudizi pendenti davanti la Corte di Cassazione al 15 luglio 2022 con la cancellazione delle liti fino a 100.000 euro con il pagamento del 5%, per i giudizi dove l’Agenzia ha perso entrambi i gradi del giudizio, e la cancellazione con il pagamento del 20% per le liti fino a 50.000 euro negli altri casi;
iii) attribuzione dell’onere della prova che sarà sempre a carico dell’Ente Impositore e non del contribuente;
iv) ripristino della prova testimoniale scritta (con decorrenza per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022);
v) migliore disciplina del processo telematico;
vi) potenziamento dell’istituto della conciliazione, con la previsione della maggiorazione del 50% delle spese legali alla parte che la rifiuta e che risulta poi soccombente.
Autore:
Avv. Francesca Santarcangelo
f.santarcangelo@liparota.it
06.4203681
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