PubblicazioniLegge europea 2019-2020: il regime iva di call off stock e la L. 23 dicembre 2021, n. 238

Febbraio 21, 2022

Il Call off stock è definito dalla Direttiva (UE) n. 2018/1910 al Considerando n.5, come quell’operazione per cui un soggetto venditore trasferisce dei beni, depositandoli presso un magazzino, ad un soggetto passivo già identificato e situato in un altro Stato membro al fine di effettuare una vendita che si realizzerà in una fase successiva coincidente con l’atto di prelievo della merce dal deposito da parte di quest’ultimo soggetto.

La particolarità di tale sistema consiste nella sua deroga alle generali norme sull’IVA, la quale è stata prevista al fine di evitare una duplicazione delle imposizioni fiscali e di semplificare gli scambi tra gli Stati.

La normativa prevede, infatti, una sospensione dell’imposizione fiscale per lo Stato di partenza del bene e la qualifica di acquisto intracomunitario per lo Stato membro di arrivo.

La disciplina europea del regime di call off stock è stata introdotta dall’art. 17 bis della Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018.

Lo Stato italiano avrebbe dovuto recepire tali disposizioni entro il 31 dicembre 2019; il ritardo nel recepimento ha comportato l’avvio di una procedura di infrazione (n. 2020/0070).

Con il D.lgs. 5 novembre 2021, n. 192, è stato modificato d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv., con mod., dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) mediante la previsione dell’art. 38 ter intitolato “Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di call-off stock” e dell’art. 41 bis intitolato “Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call-off stock”.

Tuttavia, a far data dallo scorso 1°febbraio 2022, è entrata in vigore la l. n. 238/2021, che ha previsto una ulteriore modifica del d.l. n. 331/1993, con l’introduzione dell’art. 38.1 (dopo l’art. 38 e prima dell’art. 38 bis) intitolato in modo simile “Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di call off stock” e di un novellato art. 41 bis bis intitolato “Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di call off stock”.

Il legislatore italiano ha quindi, difatti, mantenuto la volontà di disciplinare separatamente gli acquisti e le cessioni.

Secondo la nuova disposizione l’operazione di introduzione nel territorio italiano di beni proveniente da un altro Stato membro non è un acquisto intracomunitario se ricorrono le seguenti condizioni:

i) I beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per conto suo, per essere poi ceduti a un terzo soggetto passivo secondo un accordo preesistente;

ii) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha la propria sede economica o disporre di una stabile organizzazione in Italia;

iii) il soggetto passivo destinatario della cessione dev’essere identificato ai fini dell’Iva nello Stato e la sua identità e numero di identificazione devono essere noti fin dall’inizio della spedizione o del trasporto al soggetto passivo che si occupa di tali attività.

 

Al verificarsi di tali condizioni, l’acquisto intracomunitario si considererà effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni (cioè disponga dei beni come proprietario) entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

Il soggetto passivo destinatario della cessione può essere sostituito da un altro soggetto passivo, sempre che al momento della sostituzione siano soddisfatte tutte le altre condizioni già viste e che il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all’art. 50, comma 5 bis.

Nel caso in cui una delle condizioni sopradette non si verifichi nel lasso temporale previsto (id est: dodici mesi), allora sarà il primo soggetto passivo (l’impresa che trasferisce propri beni) a effettuare un acquisto intracomunitario.

Ciò accade anche se i beni vadano distrutti o perduti o rubati e quando, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni stessi siano spediti o trasportati in un altro Stato.

Per converso, non avrà luogo alcun acquisto intracomunitario laddove, in relazione a beni non ceduti che siano rispediti nello Stato membro di partenza entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito annoti la rispedizione nel registro di cui all’art. 50, comma 5 bis.

Nel regime di call off stock è fondamentale la tenuta (da parte di tutti i soggetti passivi coinvolti) del registro di cui all’art. 50, comma 5 bis, del d.l. n. 331/1993, come introdotto dal d.lgs. n. 192/2021.

Come analizzato in precedenza, nella fattispecie in esame assume particolare rilievo il registro dei beni trasferiti in regime di call off stock, il quale dovrà essere utilizzato non solo dal soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni, ma anche dal soggetto che trasferisce i beni e dal soggetto passivo destinatario della cessione di beni in regime di call off stock.

Il contenuto del registro si evince dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio del 4 dicembre 2018, il quale prevede che il registro del soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare:

i) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;

 ii) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;

 iii) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione Iva del depositario, l’indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all’arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;

 iv) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;

 v) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b) (ipotesi di sostituzione del destinatario);

 vi) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell’acquirente;

 vii) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui una delle condizioni del regime cessi di essere soddisfatta;

 viii) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti nello Stato membro di partenza, nonché la data in cui sono rispediti (ipotesi in cui non abbia luogo alcun trasferimento).

 

Per converso, il registro del soggetto passivo destinatario della cessione dei beni dovrà indicare:

i) il numero di identificazione Iva del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;

 ii) la descrizione e la quantità dei beni;

 iii) la data in cui i beni arrivano al deposito;

 iv) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, nonché la data in cui ha luogo l’acquisto intracomunitario di beni da parte del soggetto destinatario della cessione;

 v) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto che trasferisce i beni;

 vi) la descrizione e la quantità dei beni:

– distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito

– o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) e f) prima parte.

I soggetti passivi saranno tenuti a presentare in via telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, indicando separatamente gli acquisti e le cessioni in regime di call off stock (art. 50, c. 6, d.l. n. 331/1993).

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