PubblicazioniLa riforma del processo civile: esame della L. n. 206 del 26.11.2021

Gennaio 31, 2022

La riforma del processo civile: esame della L. n. 206 del 26.11.2021

Con la Legge n.206 del 26 novembre 2021 contenente la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, è stata approvata la riforma del processo civile.

Trattasi di uno dei pilastri del PNRR, il cui scopo è quello di ridurre del 40% i tempi dei procedimenti civili nei prossimi 5 anni.

Le nuove disposizioni diventeranno cogenti a seguito dell’emanazione da parte del Governo dei decreti delegati di attuazione, i quali dovranno essere approvati entro i prossimi 12 mesi.

Tuttavia la parte della riforma relativa al diritto di famiglia e al processo esecutivo entrerà in vigore, e dunque sarà pienamente operativa, a decorrere dal 180° giorno successivo alla pubblicazione della legge delega in Gazzetta Ufficiale.

Le principali novità che saranno introdotte dalla riforma riguarderanno:

  1. i) lo svolgimento del processo di primo grado;
  2. ii) il giudizio d’appello

iii) il ricorso per Cassazione;

  1. iv) il potenziamento dei procedimenti di negoziazione e mediazione (id est: Alternative Dispute Resolution o ADR);
  2. v) il contenzioso in materia di diritto del lavoro;
  3. vi) il processo esecutivo;

vii) l’introduzione del Tribunale della Famiglia;

viii) la tutela delle vittime di violenza.

  1. Svolgimento del processo di primo grado

Il “core” della riforma riguarda lo svolgimento del primo grado del processo civile, il quale è stato modificato al fine di assicurare il rispetto del principio della ragionevole durata del processo.

Per tale ragione, il “nuovo procedimento di primo grado” è stato modellato sulla falsariga del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.

In primis, viene riformata la fase introduttiva del giudizio; a tal riguardo viene previsto che:

  1. i) l’atto introduttivo, che nel caso del processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica assumerà sempre la forma di ricorso, dovrà contenere, a pena di decadenza, oltre all’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, anche i mezzi di prova di cui l’attore si vuole avvalere, i documenti che offre in comunicazione, l’avvertimento sull’obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato e sulla possibilità di accedere al gratuito patrocinio.
  1. ii) con la comparsa di costituzione risposta, che dovrà essere depositata almeno 40 giorni prima dell’udienza di comparizione delle parti, il convenuto sarà tenuto a replicare in modo chiaro e specifico a quanto dedotto dall’attore, specificando i mezzi di prova e i documenti di cui vuole avvalersi.

Al contrario di quanto accade oggi, le parti dovranno ab origine esporre le proprie ragioni, di modo che la causa arrivi innanzi al giudice con il perimetro delle richieste già completamente individuato. Per tale ragione sono stati previsti dei termini intermedi, in modo che il giudice possa, sin dalla prima udienza, adottare i provvedimenti necessari per imprimere alla causa il suo corso: ammettere le prove, rimetterla subito in decisione, inviare le parti in mediazione.

L’udienza di prima comparizione dovrà essere fissata entro un “congruo termine” non superiore a 120 giorni; prima di detta udienza sarà attribuito sia all’attore sia al convenuto di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate sulla scorta degli scritti avversari, di chiedere la chiamata in causa di terzi e, a pena di decadenza, di indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali.

All’udienza di prima comparizione, in cui le parti dovranno comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione che sarà sollecitato dal giudice fino a quando la causa è trattenuta in decisione, potrà essere concesso un termine fino a 30 giorni per la produzione di documenti e indicazione dei mezzi di prova, e un ulteriore termine di 20 giorni per la prova contraria.

La successiva udienza andrà fissata entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultimo di tali termini; nel corso della stessa, il giudice procede, con ordinanza, all’ammissione delle prove, fissando un preciso “calendario del processo”, commisurato alla complessità della causa e agli adempimenti da svolgere; in ogni caso l’arco temporale dedicato all’assunzione delle prove non dovrà durare più di 90 giorni.

La semplificazione del processo civile si estende anche alla fase decisoria del processo, mediante eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.

Nello specifico, al termine della trattazione e dell’istruzione della causa il giudice, potrà:

  1. i) o procedere ex art. 281 sexies c.p.c., con un termine non superiore a trenta giorni dall’udienza do discussione orale per il deposito della sentenza;
  2. ii) o alternativamente fissare l’udienza di rimessione della causa, disponendo i seguenti termini temporali perentori:

– fino a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

– fino a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti;

– fino a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia espressa delle parti.

Il deposito della sentenza dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dell’ultimo termine concesso alle parti, se il tribunale giudica in composizione monocratica, o entro 60 giorni, se opera in composizione collegiale.

La riforma ha poi previsto che, anche nei giudizi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, nei casi in cui i fatti di causa siano tutti non controversi o quando l’istruzione della causa si basi su prove documentali e/o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria costituenda non complessa, si dovrà procedere con procedimento semplificato di cognizione, il quale ha di fatto sostituito il vecchio procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. Questo procedimento dovrà essere disciplinato con termini e tempi prevedibili e ridotti per difese e preclusioni, nel rispetto del contraddittorio e dovrà concludersi con sentenza.

Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e degli atti di parte assistiti da un difensore avverrà solo in modalità telematiche o con altri mezzi tecnologici, anche diversi dalla pec. Il giudice, fatta salva l’opposizione delle parti, potrà disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza o con la trattazione scritta.

  1. Giudizio d’Appello

La riforma è intervenuta anche nel giudizio di appello, al fine di renderlo più efficiente e celere; a tal proposito è stato superato l’attuale filtro in appello con la possibilità, al di fuori dell’ipotesi di improcedibilità (ex. art. 348-bis e 348-ter), di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione nel caso in cui questa non ha ragionevole probabilità di essere accolta.

La manifesta infondatezza dovrà essere dichiarata con sentenza succintamente motivata a seguito di trattazione orale, anche mediante rinvio a precedenti conformi. Altro punto riguarda la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento impugnato, che verrà disposta nel caso in cui l’appello sia manifestamente fondato o nel caso in cui, dall’esecuzione della sentenza, derivino pregiudizi gravi e irreparabili.

La richiesta di sospensione potrà essere proposta più volte durante il corso nel processo ma si dovranno sempre indicare gli specifici motivi sopravvenuti; laddove la richiesta venisse considerata inammissibile o manifestamente infondata, la parte richiedente potrà essere condannata al pagamento di un’ammenda di un importo compreso tra € 250 e € 10.000.

  • Ricorso in Cassazione

Sul giudizio innanzi alla Corte di cassazione è stato previsto un’uniformizzazione dei procedimenti camerali relativi all’inammissibilità e alla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso.

A tal fine si agirà sul filtro in Cassazione attraverso la soppressione delle varie sezioni, quindi attribuendo i ricorsi alle sole Sezioni Unite e Sezione Semplice, e la soppressione del procedimento in camera di consiglio circa l’inammissibilità o fondatezza del ricorso.

Il procedimento per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati sarà accelerato; il giudice formulerà una proposta di definizione del ricorso agli avvocati delle parti, indicando le ragioni fondanti tale proposta.

Se nessuna delle parti chiederà la fissazione della camera di consiglio entro un termine di 20 giorni allora il ricorso si riterrà rinunciato, con esonero del pagamento del contributo unificato.

Ulteriore modifica riguarderà l’introduzione del rinvio pregiudiziale, ossia possibilità per il giudice di merito di sottoporre con ordinanza ai giudici di legittimità le questioni

  1. i) inerenti esclusivamente il diritto;
  2. ii) che presentino gravi difficoltà interpretative;

iii) ricorrenti in numerose controversie.

Ricevuta l’ordinanza di merito, il primo presidente potrà o dichiarare inammissibile la richiesta perché carente dei requisiti di cui sopra o assegnare la questione alle Sezioni Unite o Sezione Semplice competente per la sua definizione.

  1. Potenziamento dei procedimenti di negoziazione e mediazione

La riforma ha previsto un potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e in particolare della negoziazione e della mediazione.

Per tale ragione, il Governo dovrà favorire gli incentivi fiscali e quindi esonerare i procedimenti di mediazione dal pagamento dell’imposta, mediante una semplificazione della procedura di determinazione del credito d’imposta e il riconoscimento di un credito d’imposto per gli organismi di mediazione.

Inoltre verrà esteso l’istituto del gratuito patrocinio anche ai casi mediazione e negoziazione.

Sarà poi adottato un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione per armonizzare la disciplina delle procedure stragiudiziale, a eccezione dell’arbitrato, il quale riformerà l’istituto della mediazione e della negoziazione, sia con riferimento alle condizioni di procedibilità sia al loro ambito applicativo.

Nella specie, verrà prevista la possibilità di esperire la mediazione per le controversie di lavoro individuale, e non più solamente collettive.

  1. Contenzioso in materia di diritto del lavoro

La riforma ha disposto che i decreti attuativi dovranno essere adottati nell’ottica di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche nel caso di risoluzione di questioni afferenti la qualificazione del rapporto di lavoro.

Per tale ragione, si dovrà prevedere:

  1. i) l’assegnazione di un carattere prioritario alla trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro;
  2. ii) l’introduzione con ricorso ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c anche delle azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove ne derivi come consegua la cessazione del rapporto associativo;

iii) la possibilità di introdurre, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’art. 414 c.p.c. e qualora ne ricorrano i presupposti, le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, con i rispettivi riti speciali di cui agli artt. 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Si badi, la scelta dell’uno o dell’altro rito preclude alle parti la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso;

  1. iv) l’abolizione del doppio binario creato dalla legge Fornero, con la presenza di un unico procedimento per i licenziamenti e corsia preferenziale nei casi di richiesta di reintegro nel posto del lavoro e alla previsione della negoziazione stragiudiziale delle controversie di lavoro;
  2. v) la previsione del rinvio pregiudiziale in Cassazione, finalizzato ad un esercizio tempestivo della funzione “nomofilattica” della Suprema Corte, per cui il giudice del primo grado potrà investire direttamente la Corte nelle ipotesi di questioni di puro diritto nuove e di particolare rilevanza, che siano suscettibili di riproporsi in numerose controversie;
  3. vi) la revoca della sentenza civile passata in giudicato, quando il contenuto della stessa sia successivamente dichiarato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.
  1. Il processo esecutivo 

La legge delega di riforma del processo civile è intervenuta in maniera incisiva sulla disciplina del processo esecutivo, abrogando, tra l’altro, ogni disposizione che si riferisca alla formula esecutiva e alla spedizione di un atto in tale forma.

D’ora in poi, quindi, abolita la formula esecutiva, il difensore del creditore potrà limitarsi ad apporre una semplice attestazione di conformità della copia all’originale del titolo esecutivo.

Altra novità di rilievo riguarda la sospensione del termine di efficacia del precetto nel caso in cui il creditore proponga istanza per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Nelle espropriazioni immobiliari è previsto una abbreviazione dei termini per il deposito della documentazione, nonché la possibilità per il debitore di procedere privatamente alla vendita del cespite ad un pezzo non inferiore il valore di mercato dello stesso.

  • Introduzione del Tribunale della Famiglia 

La riforma introduce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui faranno parte soggetti altamente specializzati e che sarà composto da sezioni distrettuali (presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello) e sezioni circondariali (presso ogni sede di tribunale ordinario compresa nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d’appello in cui ha sede la sezione distrettuale).

Le competenze civili, penali e di sorveglianza del Tribunale per i minorenni verranno trasferire alle sezioni distrettuali mentre le sezioni circondariali saranno investite delle questioni afferenti lo stato e la capacità delle persone, con esclusione delle materie relative alla cittadinanza, all’immigrazione e alla protezione internazionale, i procedimenti del giudice tutelare, quelli per il risarcimento del danno endofamiliare, le unioni civili e le convivenze.

Viene introdotto un rito unificato per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con alcune esclusioni.

La competenza spetterà al tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega, in ordine alla trattazione e all’istruzione, al giudice relatore, e il relativo giudizio dovrà essere introdotto con ricorso.

  • Tutela per le vittime di violenza.

 Al fine di proteggere le donne vittime di violenza è stata predisposta la definizione di misure di salvaguardia e protezione maggiormente adeguate ed efficaci rispetto a quelle attuali.

È previsto un coordinamento del tribunale della famiglia con le altre autorità giudiziarie, una maggiore cooperazione tra la giustizia civile e quella penale e un’abbreviazione dei termini processuali.

Quindi in caso di violenza domestica o di genere sarà predisposto l’allontanamento immediato del coniuge o del convivente violento al fine di proteggere la vittima.

Lo stesso ragionamento vale nei confronti dei minori esposti a un pericolo nell’ambiente domestico. Se il minore si rifiuta di entrare in contatto con uno o entrambi i genitori, il giudice assumerà il provvedimento più adeguato al fine di garantire la sicurezza del minore stesso. Se lo ritiene, potrà disporre la necessaria presenza dei servizi sociali durante gli incontri del minore con i genitori.

Nel caso di condizione particolarmente grave e urgenza di provvedere, interverrà l’autorità pubblica facendo allontanare il minore dall’ambiente familiare e collocandolo presso delle case famiglie.

Il provvedimento sarà comunicato oralmente al pubblico ministero del tribunale dei minori, per poi trasmettergli tutta la documentazione scritta; entro 72 ore il P.M. deciderà se revocare o convalidare il collocamento, a sua volta il tribunale dovrà emanare un decreto con cui: i) convalidare il provvedimento, ii) nominare un curatore speciale, iii) nominare il giudice tutelare o iv) fissare l’udienza di comparizione.

Clicca qui per scaricare l’intero documento

https://www.liparota.it/wp-content/uploads/2019/10/logo_white_small_02_b.png
Via Antonio Bertoloni, 30 | 00197 | Roma
Corso Venezia, 12 | 20121 | Milano
+39 06 42 03 681
info@liparota.it

Follow us:

FREE CONSULTATION

Goldenblatt Law Firm SRA ref 669401. Calls may be recorded for quality and training purposes.

Copyright © Goldenblatt 2019