Con il D.lgs n.8 novembre 2021 n. 195 è stata data attuazione alla Direttiva Ue n. 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Lo scopo è stato quello di armonizzare la normativa italiana con quella degli altri Stati membri, nel rispetto degli standard internazionali dettati dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio. E’ stato esteso il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio e sono state rimodulate le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l’introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.
Con particolare riferimento ai lineamenti strutturali delle varie fattispecie criminose di riciclaggio, la principale novità è la seguente: il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati, di cui agli artt. 648 bis e 648-ter c.p., possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato; non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ed anche da delitti colposi. E’ stato dunque ampliato il novero delle attività criminose presupposte che generano i beni riciclati, estendendo i reati rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal Legislatore, a presidio del reato del riciclaggio, anche alle contravvenzioni ed ai delitti colposi.
Sul piano del trattamento sanzionatorio è stato previsto: un incremento sanzionatorio nei casi in cui il reato risulti commesso nell’esercizio di attività professionale per i fatti di ricettazione (così come già previsto con riferimento al delitto di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e concesso un trattamento sanzionatori meno afflittivo alla provenienza del denaro o dei beni da contravvenzione (per i delitti di cui agli artt. 648–648-ter), così come ai casi di particolare tenuità dei fatti di ricettazione (art. 648 e 648-ter).